Trattamento liquami, la normativa
In Italia l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici è regolamentato dal Decreto legislativo n. 152 dell’ 11 maggio 1999. Il comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. definisce come:
“effluente di allevamento” le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (lettera s);
“applicazione al terreno” l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno (lettera n);
“utilizzazione agronomica” la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (lettera n-bis).